814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Se una persona supera un limite di dose di cui all’articolo 56 o 57, l’autorità di vigilanza decide se tale persona deve essere sottoposta a controllo medico.
Il medico comunica il risultato della visita all’interessato e all’autorità di vigilanza e propone i provvedimenti da adottare. Se si tratta di un lavoratore dipendente informa anche l’INSAI.
Il medico comunica inoltre all’autorità di vigilanza:
i dati relativi a danni precoci riscontrati;
i dati relativi a malattie o particolari predisposizioni che rendono necessaria una decisione di inidoneità;
i dati relativi alla dosimetria biologica.
Se si tratta di un lavoratore dipendente, il medico comunica i dati anche all’INSAI.
L’INSAI o, per le persone che non sono in un rapporto di lavoro, l’autorità di vigilanza, adotta i provvedimenti necessari. Può disporre un’esclusione temporanea o permanente da lavori quale persona professionalmente esposta a radiazioni.
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