814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Nel caso di una determinazione della dose di radiazione per mezzo di calcoli di cui all’articolo 62 effettuata nell’azienda, i titolari delle licenze o, per il personale di volo, gli operatori di aeromobili, devono notificare:
i dati di cui all’articolo 73 al registro centrale delle dosi (art. 72);
le dosi di radiazione calcolate: entro un periodo stabilito dall’UFSP in una forma prescritta da quest’ultimo al registro centrale delle dosi;
un superamento di una soglia di notifica di cui all’articolo 63 al più tardi dieci giorni dopo il calcolo della dose di radiazione all’autorità di vigilanza;
un sospetto di superamento di un limite di dose: entro un giorno lavorativo all’autorità di vigilanza e, se si tratta di un lavoratore dipendente, all’INSAI.
Per le aziende che rientrano nell’ambito di vigilanza dell’IFSN, l’IFSN emana direttive aggiuntive concernenti la notifica delle dosi di radiazione determinate per mezzo di calcoli.
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