814.501ORaPFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Un servizio di dosimetria individuale deve essere riconosciuto dall’autorità di riconoscimento (art. 68).
È riconosciuto se sono soddisfatti i seguenti presupposti:
ha sede in Svizzera;
dispone di un’organizzazione idonea e di personale in numero sufficiente, in particolare di un numero sufficiente di persone con conoscenze pratiche nella tecnica di misurazione impiegata e nella radioprotezione;
dimostra all’autorità di riconoscimento di disporre di un programma di garanzia della qualità e di applicarlo;
il sistema di misurazione è conforme allo stato della tecnica e riconducibile a campioni di riferimento appropriati attraverso una catena ininterrotta di misurazioni comparative.
Qualora un servizio di dosimetria individuale sia accreditato per la dosimetria individuale, i presupposti di cui al capoverso 2 lettere c e d sono considerati soddisfatti.
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