814.501.513OrAcDepartmental Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Prima di consegnare l’acceleratore al titolare della licenza, il fornitore deve eseguire un collaudo conformemente alle istruzioni del fabbricante e alle norme armonizzate a livello internazionale applicabili secondo l’ODmed1.
In occasione del collaudo devono essere controllati almeno i componenti rilevanti per la sicurezza e la dosimetria con la collaborazione del fisico medico.
Il fornitore può consegnare l’acceleratore al titolare della licenza solo dopo l’esecuzione del collaudo e la validazione di quest’ultimo da parte del fisico medico.
Il fisico medico provvede affinché siano determinati i livelli di riferimento per gli esami di cui all’articolo 21 e autorizza la messa in funzione dell’acceleratore per trattamenti medici dopo la misurazione del fascio terapeutico e la sua modellizzazione nel sistema di pianificazione del trattamento.