814.501.513OrAcDepartmental Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Per ogni acceleratore il fornitore deve consegnare l’informazione sui dispositivi di cui all’articolo 7 ODmed1.
Il perito in radioprotezione e il fornitore redigono congiuntamente un libretto d’impianto.
Il perito in radioprotezione provvede affinché i dati necessari oltre alle informazioni sui dispositivi siano registrati nel libretto d’impianto, nelle istruzioni per l’uso o nella descrizione tecnica.
Il libretto d’impianto, le istruzioni per l’uso e la descrizione tecnica devono essere consegnati nella lingua usata abitualmente nell’azienda e contenere almeno i dati di cui all’allegato 4.
Al momento della consegna dell’acceleratore al titolare della licenza, il fornitore deve impartire un’adeguata formazione al personale addetto al funzionamento.