814.501.513OrAcDepartmental Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Prima dei lavori di costruzione o d’installazione, deve essere presentata all’UFSP la documentazione relativa alle misure tecniche edili di radioprotezione dei locali in cui sono utilizzati gli acceleratori, necessaria al rilascio della licenza.
La correttezza della documentazione di radioprotezione deve essere esaminata dal perito ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 della legge del 22 marzo 19911sulla radioprotezione (perito in radioprotezione).
Tale documentazione comprende i piani di costruzione relativi alla radioprotezione e gli elementi per il calcolo di cui agli allegati 2 e 3.
Per le applicazioni speciali devono essere utilizzate le basi di calcolo di cui all’allegato 2, sempreché vi si prestino, o devono essere adeguate in vista della stessa fattispecie.