Se è possibile che sia superato un limite di immissione secondo l’articolo 24 capoverso 1 ORaP o un vincolo di dose stabilito riferito alla sorgente secondo l’articolo 13 capoverso 3 ORaP, l’autorità di vigilanza può esigere che siano utilizzati impianti di filtraggio appropriati. Ciò vale in particolare per:
l’aria espulsa dalle cappe aspiranti nelle aree di lavoro del tipo A e B; i filtri devono essere applicati il più vicino possibile all’uscita delle cappe;
tutta l’aria espulsa dalle zone di tipo II–IV e dalle aree di lavoro di tipo A.
L’aria aspirata dalle celle in depressione deve essere filtrata direttamente all’uscita delle celle. L’autorità di vigilanza può esigere l’impiego di filtri specifici per i nuclidi, in particolare filtri a carbone attivo o trappole refrigerate.
L’efficacia dei filtri deve essere verificata almeno una volta all’anno.
L’autorità di vigilanza può esigere che il tipo e il montaggio dei filtri nonché i metodi per la verifica della loro efficacia siano approvati preliminarmente.
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