L’autorità di vigilanza può esigere l’installazione di un impianto di controllo delle acque di scarico e di un impianto di trattamento delle acque di scarico, qualora si presuma che i limiti di immissione nelle acque secondo l’articolo 24 capoverso 2 ORaP o il vincolo di dose stabilito riferito alla sorgente di cui all’articolo 13 capoverso 3 ORaP possano essere superati al momento in cui queste abbandonano il perimetro aziendale. I criteri di valutazione sono in particolare:
il volume d’attività;
il numero di posti di lavoro;
le concentrazioni delle attività;
il rischio di contaminazione dovuto alle manipolazioni previste;
gli scarichi nel pavimento;
il tempo di dimezzamento dei nuclidi impiegati;
la frequenza di cambiamento dei lavori di ricerca previsti;
la frequenza di sostituzione e l’esperienza professionale del personale.
Le aree di lavoro di tipo A e le zone di tipo I–IV devono disporre di un impianto di controllo delle acque di scarico.
L’autorità di vigilanza può esigere un controllo del contenuto di nuclidi e di attività nelle acque di scarico dell’azienda.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.