814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
I trasportatori possono trasportare rifiuti di cui conoscono o devono supporre la natura di rifiuti che devono essere consegnati con moduli di accompagnamento soltanto se:1
i moduli di accompagnamento richiesti secondo l’allegato 1 sono acclusi;
il nome dell’impresa di smaltimento è riportato sui moduli di accompagnamento;
i rifiuti sono etichettati secondo le prescrizioni dell’articolo 7.
Devono compilare i moduli di accompagnamento con le indicazioni richieste secondo l’allegato 1.
Possono consegnare i rifiuti speciali soltanto alle imprese di smaltimento il cui nome è riportato sui moduli di accompagnamento.
Se non possono consegnare i rifiuti alle imprese di smaltimento, i trasportatori devono restituirli all’azienda fornitrice o, d’accordo con tale azienda, consegnarli a terzi autorizzati. Se la restituzione all’azienda fornitrice o la consegna a terzi non sono possibili o non possono essere pretese dai trasportatori, questi devono informare senza indugio l’autorità cantonale.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117). ↩
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