sono Parti alla Convenzione di Basilea o con i quali è stato concluso un accordo secondo l’articolo 11 della Convenzione di Basilea.
L’importazione di rifiuti secondo la Convenzione di Basilea è consentita soltanto da Stati che sono Parti alla Convenzione stessa o con i quali è stato concluso un accordo secondo l’articolo 11 della Convenzione di Basilea.
Sono considerati rifiuti secondo la Convenzione di Basilea:
i rifiuti speciali;
gli altri rifiuti soggetti a controllo;
altri rifiuti che soddisfano una delle seguenti condizioni:
1. appartengono a una categoria secondo l’allegato I della Convenzione di Basilea e presentano una proprietà pericolosa secondo l’allegato III di tale Convenzione,
2. sono rifiuti secondo l’allegato II o l’allegato VIII della Convenzione di Basilea,
3.2 sono rifiuti secondo la lista ambra dei rifiuti della decisione del Consiglio dell’OCSE.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259). ↩
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