814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
La domanda di autorizzazione all’esportazione deve includere la documentazione seguente:
1 la prova che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione all’esportazione di cui all’articolo 17 lettere a–f;
una copia del contratto concluso tra l’esportatore e l’impresa di smaltimento con sede all’estero secondo l’allegato 2 nonché, nel caso di trasferimento dei rifiuti ad altre imprese di smaltimento, una copia dei relativi contratti;
un modulo di notifica compilato nella banca dati elettronica dell’UFAM.
L’esportatore inoltra all’UFAM la domanda e una copia per ciascuno dei documenti per lo Stato importatore e gli Stati di transito.
L’UFAM verifica la completezza della domanda e prima di autorizzare l’esportazione chiede l’approvazione delle autorità competenti dello Stato importatore e degli Stati di transito.
L’UFAM informa della ricezione della domanda il Cantone in cui si trovano i rifiuti notificati per l’esportazione.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.