814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
Chi esporta rifiuti necessita di un’autorizzazione dell’UFAM.1
1bis. I Cantoni possono prevedere che, in deroga al capoverso 1, le autorità cantonali siano competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esportazione di materiale di scavo e di sgombero non inquinato dal loro Cantone nella regione di confine. In tal caso, gli articoli 15–21 si applicano per analogia alla procedura di autorizzazione cantonale.2
Non necessita di un’autorizzazione chi esporta rifiuti:
a. ai fini del riciclaggio:
1. in uno Stato membro dell’OCSE o dell’UE se sono rifiuti secondo la lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell’OCSE e non rifiuti secondo l’articolo 14 capoverso 3, o
2. in uno Stato che non è membro dell’OCSE o dell’UE se sono rifiuti secondo l’allegato IX della Convenzione di Basilea e non rifiuti secondo l’articolo 14 capoverso 3;
b. in uno Stato membro dell’OCSE o dell’UE se si tratta di campioni di rifiuti esportati per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto l’esportazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.3
Il DATEC stabilisce in un’ordinanza i metodi di smaltimento che vengono considerati come riciclaggio; a tal fine si basa sulla Convenzione di Basilea.
L’esportatore può effettuare un’esportazione non soggetta ad autorizzazione secondo il capoverso 2 soltanto se si è previamente procurato i documenti dai quali risulta che il riciclaggio previsto è rispettoso dell’ambiente. L’esportatore deve conservare i documenti per almeno un anno a decorrere dalla data d’esportazione.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 454). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193). ↩
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