814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
I rifiuti possono transitare dalla Svizzera soltanto se il transito è stato notificato all’UFAM e se questi non lo ha vietato entro 5 giorni dalla conferma dell’avvenuta ricezione del modulo di notifica da parte dell’autorità competente dello Stato importatore.1
1bis. Non è necessaria nessuna notifica per il transito:
a. di rifiuti destinati al riciclaggio secondo la lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell’OCSE o secondo l’allegato IX della Convenzione di Basilea;
b. di campioni di rifiuti che vengono fatti transitare per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto il transito della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.2
L’UFAM conferma all’esportatore e alle autorità competenti all’estero, entro tre giorni lavorativi, l’avvenuta ricezione del modulo di notifica.
Vieta il transito dei rifiuti se vi sono motivi per ritenere che:
il previsto smaltimento dei rifiuti può rappresentare un pericolo per l’ambiente; o
si tratta di un traffico illecito secondo l’articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 454). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 11 nov. 2009 (RU 2009 6259). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117). ↩
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