814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
Su segnalazione dell’autorità competente dello Stato importatore, l’UFAM obbliga l’esportatore il cui comportamento al momento dell’esportazione dei rifiuti non è considerato un traffico illecito secondo l’articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea a riprendere i rifiuti se:
lo smaltimento dei rifiuti non può essere portato a termine secondo il contratto concluso tra l’esportatore e l’impresa di smaltimento con sede all’estero;
non è possibile smaltire tali rifiuti in un altro modo rispettoso dell’ambiente entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione o entro un termine più lungo concordato tra l’autorità estera e l’UFAM; e
è certo che, al momento dell’importazione dei rifiuti, il comportamento dell’importatore o dell’impresa di smaltimento con sede all’estero non è considerato un traffico illecito secondo l’articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea.
L’UFAM esige la ripresa dei rifiuti soltanto se la segnalazione è avvenuta al più tardi due anni dopo l’esportazione o se l’autorità dello Stato importatore dimostra l’impossibilità di effettuare tale segnalazione in modo più tempestivo.
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