(art. 6 cpv. 1, 11 cpv. 2, 13 cpv. 1 e 2)
1.1 Per il traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento che avviene esclusivamente in Svizzera devono essere utilizzati moduli di accompagnamento svizzeri. 1.2 Sui moduli di accompagnamento vanno riportate le seguenti indicazioni: a. da parte dell’azienda fornitrice, prima dell’inizio del trasporto: 1. il suo nome e il suo indirizzo, 2. il codice e la designazione dei rifiuti in base all’elenco dei rifiuti nonché la quantità dei rifiuti, 3. il numero degli imballaggi e dei contenitori, 4. la data di spedizione, 5. il nome e l’indirizzo dell’impresa di smaltimento, 6. la sua firma; b. da parte del trasportatore, prima dell’inizio del trasporto: 1. il suo nome e il suo indirizzo, 2. la data della consegna dei rifiuti all’impresa di smaltimento o la data del loro conferimento presso un altro trasportatore; se i rifiuti sono trasbordati presso una zona di trasbordo: il nome e l’indirizzo della zona di trasbordo come pure la data del conferimento dei rifiuti presso tale zona e la data del loro trasferimento, 3. il tipo di trasporto, 4. il numero di targa del veicolo stradale, 5. la sua firma; c. da parte dell’impresa di smaltimento, al momento della ricezione dei rifiuti: 1. il proprio numero d’esercizio e il numero d’esercizio dell’azienda fornitrice, 2. il codice del metodo di smaltimento utilizzato e la quantità dei rifiuti, 3. la data del conferimento dei rifiuti, 4. la data di ricezione dei rifiuti, 5. la sua firma. 1.3 Per ogni consegna e per ogni codice dei rifiuti deve essere utilizzato un modulo di accompagnamento in triplice copia. 1.4 Le imprese di smaltimento devono rispedire all’azienda fornitrice un modulo di accompagnamento entro 25 giorni lavorativi dal conferimento dei rifiuti e conservare l’altro modulo di accompagnamento per almeno cinque anni. 1.5 Le aziende fornitrici devono conservare per almeno cinque anni il modulo di accompagnamento compilato prima dell’inizio del trasporto e il modulo di accompagnamento rispedito dall’impresa di smaltimento. 1.6 Se la protezione delle persone, dell’ambiente o delle cose richiede una procedura urgente, i moduli di accompagnamento possono essere emessi successivamente. 1.7 L’UFAM stabilisce la forma dei moduli di accompagnamento1.
2.1 Si applicano le seguenti deroghe al numero 1: a. per i rifiuti speciali raccolti lo stesso giorno presso diverse aziende fornitrici in quantità fino a 200 kg per codice di rifiuto e per azienda fornitrice si applica quanto segue: 1. possono essere utilizzati moduli di accompagnamento collettivi in semplice copia, 2. le aziende fornitrici devono conservare per almeno cinque anni un documento dal quale risulti l’avvenuta consegna; b. per il trasporto di un’ingente quantità di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento provenienti da un sito inquinato, di fanghi dei pozzetti stradali su incarico di un Comune o di oli esausti consegnati alla stessa impresa di smaltimento si applica quanto segue: 1. può essere utilizzato il medesimo modulo di accompagnamento per lo stesso veicolo per un periodo massimo di 30 giorni, 2. le singole corse devono essere previamente registrate in un allegato al modulo di accompagnamento; devono essere indicati data, ora e quantità dei rifiuti trasportati; c. se durante il trasporto i rifiuti speciali vengono trasbordati senza che gli imballaggi e i contenitori siano aperti e se il trasporto non dura complessivamente più di dieci giorni lavorativi, per tutto il trasporto è possibile utilizzare lo stesso modulo di accompagnamento. 2.2 L’UFAM stabilisce la forma dei moduli di accompagnamento collettivi di cui al numero 2.1 lettera a. 2.3 Sui moduli di accompagnamento collettivi vanno riportate le seguenti indicazioni prima dell’inizio del trasporto: 1. il nome e il numero d’esercizio dell’azienda fornitrice, 2. il codice dei rifiuti in base all’elenco dei rifiuti e la quantità dei rifiuti, 3. la data del trasporto, 4. il nome e l’indirizzo del trasportatore, 5. il nome e l’indirizzo dell’impresa di smaltimento, 6. le firme dell’azienda fornitrice e del trasportatore. 2.4 L’impresa di smaltimento attesta con la propria firma l’avvenuta ricezione dei rifiuti; deve conservare il modulo di accompagnamento collettivo per almeno cinque anni. 2.5 Nei casi in cui i moduli di accompagnamento di cui ai numeri 1 e 2.1 non siano idonei, su domanda degli interessati e previa consultazione dei Cantoni l’UFAM può autorizzare l’utilizzazione di altri moduli di accompagnamento, di cui stabilisce il contenuto e la forma.
3.1 L’UFAM mette a disposizione i documenti di accompagnamento in una banca dati elettronica. 3.2 L’azienda fornitrice e l’impresa di smaltimento possono registrare le indicazioni di cui al numero 1.2 in tale banca dati. 3.3 L’azienda fornitrice consegna al trasportatore una copia stampata e firmata del modulo di accompagnamento. 3.4 Il trasportatore riporta le sue indicazioni su detta copia stampata e la firma. 3.5 L’impresa di smaltimento deve firmare la copia stampata consegnatali dal trasportatore e conservarla per almeno cinque anni.
Moduli prestampati possono essere richiesti presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna. ↩
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