(art. 16 cpv. 1 lett. b, 23 cpv. 1 lett. g)
Contratto di smaltimento relativo al traffico transfrontaliero di rifiuti
1 Contratto per l’esportazione di rifiuti
Il contratto concluso tra l’esportatore con sede in Svizzera e l’impresa di smaltimento con sede all’estero deve riportare quanto segue:
- indicazioni sul tipo, la quantità e la provenienza dei rifiuti;
- un attestato dell’impresa di smaltimento certificante che in base al diritto del proprio Stato è autorizzata a ricevere i rifiuti ai fini dello smaltimento e che li smaltirà entro un anno in modo rispettoso dell’ambiente;
- una dichiarazione in cui l’esportatore s’impegna a riprendere i rifiuti o a smaltirli altrove se l’UFAM lo richiede secondo l’articolo 33 o 34;
- una dichiarazione in cui l’impresa di smaltimento si impegna a far pervenire all’esportatore e all’UFAM una copia del modulo di accompagnamento entro tre giorni lavorativi dal conferimento dei rifiuti;
- una dichiarazione in cui l’impresa di smaltimento si impegna ad attestare all’esportatore e all’UFAM, entro 30 giorni dalla fine dello smaltimento ma al più tardi un anno dopo il conferimento dei rifiuti, che tali rifiuti sono stati smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente.
2 Contratto per l’importazione di rifiuti
Il contratto concluso tra l’impresa di smaltimento con sede in Svizzera e l’esportatore con sede all’estero deve riportare quanto segue:
- indicazioni sul tipo, la quantità e la provenienza dei rifiuti;
- un attestato dell’impresa di smaltimento certificante che è autorizzata a ricevere tali rifiuti ai fini dello smaltimento e che li smaltirà in modo rispettoso dell’ambiente;
- una dichiarazione in cui l’esportatore con sede all’estero si impegna a riprendere i rifiuti qualora l’importazione non possa avvenire nel modo previsto oppure sia contraria alle prescrizioni vigenti.