Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 30b capoverso 1, 30f capoversi 1–3, 30g capoverso 1,
39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19831sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
in esecuzione della Convenzione di Basilea del 22 marzo 19892sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione
(Convenzione di Basilea);
in esecuzione della decisione del Consiglio dell’OCSE C(2001)107/FINAL
del 14 giugno 20013relativa alla modifica della decisione del Consiglio C(92)39/FINAL del 30 marzo 1992 sul controllo dei movimenti transfrontalieri
di rifiuti destinati a operazioni di recupero (decisione del Consiglio dell’OCSE),4
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