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Art. 10

814.621OIBFederal Council Ordinance1 gen 2001Fonte originale
  1. Per ogni imballaggio per bevande la tassa ammonta al minimo a 1 e al massimo a 10 centesimi.
  2. Il DATEC fissa l’ammontare della tassa sulla base dei presumibili costi delle attività giusta l’articolo 12. Esso consulta previamente le cerchie interessate.
  3. L’organizzazione deve informare opportunamente i consumatori sull’ammontare della tassa.

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