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Art. 11

814.621OIBFederal Council Ordinance1 gen 2001Fonte originale
  1. Al più tardi entro 30 giorni dalla scadenza di un semestre civile, gli assoggettati alla tassa devono comunicare all’organizzazione il numero di imballaggi per bevande soggetti alla tassa che essi hanno consegnato o importato durante questo lasso di tempo. Essi suddividono le indicazioni conformemente alle specificazioni dell’organizzazione e secondo l’ammontare della tassa.
  2. La tassa sugli imballaggi consegnati o importati durante un semestre civile è esigibile 60 giorni dopo la scadenza del semestre. In caso di pagamento ritardato viene addebitato un interesse di mora; sui pagamenti anticipati l’organizzazione può accordare un interesse remunerativo.
  3. Se l’organizzazione affida all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)1il prelievo della tassa, per il prelievo, la scadenza e gli interessi si applica per analogia la legislazione sulle dogane.

Footnotes

  1. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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