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Art. 14

814.621OIBFederal Council Ordinance1 gen 2001Fonte originale
  1. Chi esporta imballaggi per bevande sui quali è stata riscossa una tassa ha diritto al rimborso della stessa sulla base di una domanda motivata.
  2. Se il rimborso cui ha diritto è inferiore a 25 franchi, esso non viene pagato.
  3. Le domande di rimborso possono essere inoltrate all’organizzazione per ogni semestre civile, ma devono essere presentate al più tardi entro il 31 marzo dell’anno seguente.

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