814.621OIBFederal Council Ordinance1 gen 2001Fonte originale
L’UFAM vigila sull’organizzazione. Può impartirle istruzioni, in particolare per quanto riguarda l’impiego della tassa.
L’organizzazione deve fornire all’UFAM tutte le informazioni necessarie e garantirgli la consultazione degli atti.
Essa deve inoltrare all’UFAM, al più tardi il 31 maggio di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte l’anno precedente. Il rapporto deve contenere in particolare:
il conto d’esercizio;
il rapporto di revisione;
il numero d’imballaggi per bevande soggetti alla tassa notificato durante l’anno precedente, distinguendo secondo l’ammontare della tassa;
un elenco concernente l’impiego dei proventi della tassa, con indicazione dell’ammontare, dello scopo e del beneficiario degli stessi.
L’UFAM pubblica il rapporto; sono fatte salve le informazioni che sottostanno al segreto d’affari o di fabbricazione oppure che consentono di trarre conclusioni al riguardo.
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