Torna alla legge

Art. 17

814.621OIBFederal Council Ordinance1 gen 2001Fonte originale
  1. Sulle domande di rimborso della tassa (art. 14) e sui finanziamenti a terzi (art. 13), l’organizzazione statuisce mediante decisione formale.
  2. .1

Footnotes

  1. Abrogato dal n. II 80 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.