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Art. 20

814.621OIBFederal Council Ordinance1 gen 2001Fonte originale
  1. Gli assoggettati all’obbligo d’informare possono anche comunicare le informazioni a servizi di notifica privati entro la fine di febbraio. In questo caso devono provvedere affinché tali servizi riuniscano le indicazioni e le comunichino all’UFAM entro la fine di aprile.
  2. L’UFAM è autorizzato a prendere visione di tutte le singole informazioni comunicate.

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