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Art. 19

814.621OIBFederal Council Ordinance1 gen 2001Fonte originale
  1. I commercianti, produttori e importatori obbligati a riprendere gli imballaggi non riutilizzabili (art. 6 cpv. 1, art. 7 cpv. 1, art. 8 cpv. 2) devono comunicare all’UFAM, entro la fine di febbraio di ogni anno, il peso degli imballaggi ripresi e riciclati l’anno precedente. Le indicazioni devono essere suddivise secondo i materiali utilizzati per la loro fabbricazione.
  2. Chi, per mestiere, ricicla imballaggi per bevande, li importa o li esporta per riciclarli deve comunicare all’UFAM, entro la fine di febbraio di ogni anno e per ciascun materiale utilizzato per la loro fabbricazione, il peso degli imballaggi riciclati, l’azienda di riciclaggio e il tipo di riciclaggio relativi all’anno precedente.

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