Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 30a lettera b, 30b capoverso 2, 30d , 32a bis, 39 capoverso 1 e 46
capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 19831sulla protezione dell’ambiente; in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19952sugli ostacoli tecnici
al commercio,
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