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Commenti: Art. 1 | Omnilex
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OIB · Ordinanza sugli imballaggi per bevande
Art. 1
Preamble
Art. 2
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Art. 1
Preamble
Art. 2
814.621
OIB
Federal Council Ordinance
1 gen 2001
Fonte originale
La presente ordinanza disciplina:
la consegna e la ripresa degli imballaggi per bevande destinate all’impiego in Svizzera;
il finanziamento dello smaltimento degli imballaggi per bevande in vetro.
Essa si applica agli imballaggi di tutte le bevande; fanno eccezione gli imballaggi per il latte e i latticini.
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