Gli organi d’esecuzione possono controllare sul posto l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione di prodotti nonché l’attuazione delle misure di cui all’articolo 4.
Possono disporre provvedimenti adeguati oppure ordinarli sul posto se dal controllo risulta che non sono rispettate le prescrizioni o le norme di sicurezza del fabbricante.
Se necessario per tutelare la salute dell’utilizzatore o di terzi, gli organi d’esecuzione possono in particolare:
ordinare che il pubblico sia avvertito sui pericoli legati all’utilizzo;
sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto di un divieto di possesso, di consegna o di utilizzo;
sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
ordinare l’immediata cessazione di esposizioni pericolose per la salute;
provvedere affinché il riconoscimento dell’attestato di competenza sia revocato in caso di ripetuto utilizzo inappropriato a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi.
Gli organi d’esecuzione avvertono il pubblico sui pericoli legati all’utilizzo se l’utilizzatore non adotta provvedimenti efficaci o non li adotta tempestivamente.
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