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Art. 19

814.710ORNIFederal Council Ordinance1 feb 2000Fonte originale
  1. Se più impianti contribuiscono al superamento dei valori limite d’immissione giusta l’allegato 2 e se l’esecuzione della presente ordinanza, per tali impianti, compete a diverse autorità, queste designano l’autorità responsabile del coordinamento.
  2. L’autorità coordinatrice procede secondo i principi di coordinamento previsti nella legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio.

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