814.710•Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti
814.710ORNIFederal Council Ordinance1 feb 2000
{
"legislation": {
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "814.710",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38",
"documentDate": "1999-12-23",
"inForceSince": "2000-02-01"
},
"content": {
"number": "814.710",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38",
"fedlexMetadata": {
"id": "814.710",
"hash": "b47e3ea52d8adca70a6be2b8cf0867ed62292192e3bdb3442204d893732181b3",
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "814.710",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:19:03.078Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2000-38-20231101-de-xml-15.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38",
"documentDate": "1999-12-23",
"inForceSince": "2000-02-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2000-38-20231101-de-xml-15.xml",
"language": "de",
"shortTitle": "NISV",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2000-38-20231101-fr-xml-15.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": "ORNI",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2000-38-20231101-it-xml-15.xml",
"language": "it",
"shortTitle": "ORNI",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/38/20231101/it/xml"
}
}(ORNI)
del 23 dicembre 1999 (Stato 1° novembre 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 12 capoverso 2, 13 capoverso 1, 16 capoverso 2, 38 capoverso 3 e
39 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 19831sulla protezione
dell’ambiente (legge);
visto l’articolo 3 della legge federale del 22 giugno 19792sulla pianificazione
del territorio,
ordina:
Scopo della presente ordinanza è di proteggere l’uomo dalle radiazioni non ionizzanti dannose o moleste.
Se, dopo la sua messa in esercizio, un nuovo impianto è modificato ai sensi dell’allegato 1, si applicano le prescrizioni sulla limitazione delle emissioni per gli impianti nuovi.
Se si modifica un vecchio impianto ai sensi dell’allegato 1, si applicano le prescrizioni concernenti la limitazione delle emissioni per i nuovi impianti, a meno che l’allegato 1 non preveda prescrizioni derogatorie
Il titolare di un impianto è tenuto a fornire all’autorità, su richiesta della stessa, le informazioni necessarie all’esecuzione, segnatamente le indicazioni giusta l’articolo 11 capoverso 2. All’occorrenza, deve effettuare o tollerare misurazioni o altri accertamenti.
L’autorità valuta se le immissioni superano uno o più valori limite d’immissione giusta l’allegato 2.
Le zone edificabili possono essere delimitate soltanto dove i valori limite dell’impianto giusta l’allegato 1 vengono rispettati da impianti esistenti e pianificati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio, oppure dove possono essere rispettati mediante misure di tipo pianificatorio o edile.
L’esecuzione della presente ordinanza spetta ai Cantoni fatto salvo l’articolo 18.
Se autorità federali applicano altre leggi federali o accordi di diritto internazionale oppure altri decreti che concernono oggetti descritti nella presente ordinanza, ad esse compete anche l’esecuzione di quest’ultima. Per la collaborazione dell’UFAM e dei Cantoni si applica l’articolo 41 capoversi 2 e 4 della legge; restano riservati gli obblighi legali di segretezza.
L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 200812sulla geoinformazione.
Gli impianti cui, prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° luglio 2009, era stata rilasciata un’autorizzazione definitiva e che soddisfacevano le esigenze giusta gli articoli 4 e 5, devono rispettare le nuove disposizioni dell’allegato 1 se sono sostituiti, trasferiti in un altro sito oppure modificati ai sensi dell’allegato 1.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2000.
(art. 4, 6, 8 cpv. 1, 9, 11, 12 e 16)
1Le disposizioni del presente numero si applicano ai seguenti impianti con una tensione nominale superiore a 1000 V:
2Per l’impianto della linea di contatto delle ferrovie si applica la cifra 5.
1Un conduttore di fase è un conduttore singolo sotto tensione.
2Un tratto di linea comprende tutti i conduttori di fase appartenenti al medesimo circuito. Nel caso di sistemi trifase si tratta dei tre conduttori di fase L1, L2 e L3; nel caso di sistemi monofase di entrambi i conduttori di fase U e V.
3Una linea è costituita dalla totalità di tutti i conduttori di fase e dei conduttori di terra inclusi i tralicci per le linee aeree o gli involucri edili per le linee sotterranee. Essa può comprendere uno o più tratti di linea.
4Un impianto comprende tutte le linee aeree o tutte le linee sotterranee della sezione sottoposta a valutazione situate in uno spazio ristretto, indipendentemente dall’ordine in cui vengono realizzate o modificate.
5Due linee aeree o due linee sotterranee sono situate in uno spazio ristretto se le loro zone di prossimità si toccano o si sovrappongono.
6La zona di prossimità di una linea è lo spazio in cui la densità del flusso magnetico generato dalla sola linea supera il valore limite dell’impianto. Sono determinanti le correnti giusta il numero 13 capoversi 2 e 3 e l’occupazione di fase ottimizzata per la direzione di carico parallela.
7Sono considerate modifiche di un impianto:
8Per i vecchi impianti comprendenti più linee, la sostituzione di una linea con una linea della stessa tecnologia o lo smantellamento di una linea sono considerati modifiche dell’impianto se viene mantenuta almeno una linea la cui autorizzazione era già passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
1È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio simultaneo di tutti i tratti di linea con le correnti determinanti nella combinazione più frequente delle direzioni di carico.
2È considerata corrente determinante:
3Nella decisione relativa all’approvazione del piano l’autorità può fissare per la corrente determinante un valore inferiore a quello di cui al capoverso 2. Tale valore va rispettato per almeno il 98 per cento dell’anno.
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace della densità del flusso magnetico è di 1 µT.
1Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi impianti nello stato di esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.
2L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:
3Le misure di cui al capoverso 2 devono essere eseguite in modo tale che nello stato di esercizio determinante l’entità del superamento del valore limite dell’impianto sia ridotto al minimo.
1Se, nei luoghi a utilizzazione sensibile, la densità del flusso magnetico prodotta da un vecchio impianto nello stato di esercizio determinante supera il valore limite dell’impianto, l’occupazione di fase, nella misura in cui la tecnica e l’esercizio lo consentono, deve essere ottimizzata in modo da ridurre al minimo il superamento.
2Il termine di risanamento giusta l’articolo 8 capoverso 1 è di tre anni al massimo.
1Nello stato di esercizio determinante, i vecchi impianti modificati devono rispettare il valore limite dell’impianto nei luoghi a utilizzazione sensibile.
2Il valore limite dell’impianto può essere superato se il titolare dell’impianto dimostra che:
3Non devono essere adottate le misure seguenti:
4Le misure di cui al capoverso 2 devono essere eseguite in modo tale che nello stato di esercizio determinante l’entità del superamento del valore limite dell’impianto sia ridotto al minimo.
Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti di trasformazione dall’alta alla bassa tensione.
1Un impianto comprende tutte le parti conduttrici di una stazione di trasformazione, compresi i collegamenti a bassa tensione e il distributore a bassa tensione.
2È considerato modifica di un impianto l’aumento della potenza nominale.
È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio alla potenza nominale.
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace della densità del flusso magnetico è di 1 µT.
1Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato di esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.
2L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che sono adottate tutte le misure per limitare la densità del flusso magnetico, quali la realizzazione in un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
Le disposizioni della presente cifra si applicano agli impianti di trasformazione tra due diversi livelli di alta tensione come pure agli impianti di distribuzione ad alta tensione.
1Un impianto comprende:
2È considerato modifica di un impianto l’aumento della potenza nominale oppure lo spostamento o l’ampliamento di parti che sono sotto alta tensione.
1È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio alla potenza nominale.
2È considerato stato di esercizio determinante degli impianti che alimentano impianti della linea di contatto giusta l’allegato 4 lettera c Oferr la combinazione dello stato di esercizio secondo il capoverso 1 per il lato della tensione superiore con lo stato di esercizio secondo il numero 53 per il lato della tensione inferiore.
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace della densità del flusso magnetico è di 1 µT.
1Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato d’esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.
2L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che sono adottate tutte le misure per limitare la densità del flusso magnetico, quali la realizzazione in un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
1Le disposizioni del presente numero si applicano alle installazioni domestiche giusta l’articolo 14 della legge del 24 giugno 190217sugli impianti elettrici, ad esclusione degli apparecchi allacciati in modo fisso come pure di quelli fissi inseriti.
2Le installazioni domestiche devono essere eseguite secondo lo stato della tecnica riconosciuto in modo da ridurre al minimo la densità del flusso magnetico nei luoghi a utilizzazione sensibile.
3Per stato della tecnica riconosciuto s’intendono in particolare le prescrizioni della norma per le installazioni a bassa tensione (NIBT)18.
Le disposizioni del presente numero si applicano alle ferrovie che funzionano a corrente alternata.
1Un impianto comprende, nella sezione sottoposta a valutazione, l’impianto della linea di contatto e l’impianto di corrente di ritorno e di messa a terra giusta l’allegato 4 lettere c e d Oferr.
2È considerata modifica di un impianto l’aumento del numero di binari elettrificati.
È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio previsto di treni passeggeri e treni merci con la corrente necessaria immessa nell’impianto della linea di contatto, ossia il valore medio sull’arco di 24 ore.
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace medio della densità del flusso magnetico sull’arco di 24 ore è di 1 μT.
1Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi impianti nello stato di esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.
2L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:
Se, nei luoghi a utilizzazione sensibile, la densità del flusso magnetico prodotta da un vecchio impianto nello stato di esercizio determinante supera il valore limite dell’impianto, occorre equipaggiare l’impianto con un conduttore di ritorno.
1Nello stato di esercizio determinante, i vecchi impianti modificati devono rispettare le seguenti esigenze:
2L’autorità accorda deroghe se sono soddisfatte le condizioni di cui al numero 55 capoverso 2.
Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti di trasmissione per telefonia mobile cellulare e agli impianti di trasmissione per collegamenti telefonici senza filo. Fanno eccezione:
1. sono distanti almeno 5 m da altre antenne di trasmissione, o
2. sono distanti meno di 5 m da altre antenne di trasmissione, purché emettano insieme alle stesse un’ERP massima di 6 W;
d. le antenne di trasmissione che trasmettono durante meno di 800 ore l’anno.
1Un gruppo di antenne comprende tutte le antenne di trasmissione montate sullo stesso traliccio oppure fissate allo o sullo stesso edificio.
2I gruppi di antenne che trasmettono da uno spazio ristretto sono considerati un impianto indipendentemente dall’ordine in cui sono realizzati o modificati.
3Due gruppi di antenne trasmettono da uno spazio ristretto se almeno un’antenna di trasmissione di ognuno dei due gruppi di antenne si trova nel perimetro dell’altro gruppo di antenne.
4Il perimetro di un gruppo di antenne è la superficie orizzontale formata dai cerchi di raggior intorno a ogni antenna di trasmissione del gruppo di antenne. Il raggior in metri è pari a:; spiegazione dei simboli: a. F è il fattore di frequenza. Esso è pari a: 1. 2,63, per i gruppi di antenne che trasmettono esclusivamente nell’intervallo di frequenza attorno a 900 MHz o in intervalli di frequenza inferiori, 2. 1,76, per i gruppi di antenne che trasmettono esclusivamente nell’intervallo di frequenza attorno a 1800 MHz o in intervalli di frequenza superiori, 3. 2,10, per tutti gli altri gruppi di antenne; b. ERP90 è l’ERP complessiva in W nello stato di esercizio determinante, emessa dalle antenne di trasmissione di un gruppo di antenne in un settore azimutale di 90°; determinante è il settore azimutale con l’ERP complessiva massima.
5Sono considerati modifica di un impianto:
5bisL’applicazione di un fattore di correzione secondo il numero 63 capoverso 2 alle antenne di trasmissione adattative esistenti non è considerata una modifica di un impianto.
6Le antenne di trasmissione sono considerate adattative se sono fatte funzionare in modo che la loro direzione di trasmissione o il loro diagramma d’antenna è adattato automaticamente a breve distanza temporale.
1È considerato stato d’esercizio determinante il numero massimo di conversazioni e di scambi di dati effettuabili alla potenza massima di trasmissione.
2Per le antenne di trasmissione adattative con otto o più unità controllabili separatamente (sub-array) può essere applicato un fattore di correzione KAAall’ERP massima se le antenne di trasmissione sono dotate di una limitazione automatica della potenza. Questa deve garantire che durante il funzionamento l’ERP media su 6 minuti non superi l’ERP corretta.
3Si applicano i seguenti fattori di correzione KAA:
| Numero di sub-array | Fattore di correzione K |
|---|---|
| 64 e oltre | ≥ 0,10 |
| da 32 a 63 | ≥ 0,13 |
| da 16 a 31 | ≥ 0,20 |
| da 8 a 15 | ≥ 0,40 |
4Se per le antenne di trasmissione adattative esistenti è applicato un fattore di correzione KAA, il titolare dell’impianto inoltra all’autorità competente una scheda dei dati sul sito aggiornata.
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico è di:
Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato di esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.
1Le disposizioni del presente numero sono applicabili agli impianti di trasmissione per la radiodiffusione e per altre applicazioni radiofoniche che, nello stato di esercizio determinante giusta il numero 73, hanno una ERP complessiva superiore a 6 W e che trasmettono dallo stesso sito durante almeno 800 ore all’anno.
2Esse non si applicano al servizio radio giusta il numero 6 e agli impianti di trasmissione per ponte radio.
1Un impianto comprende tutte le antenne di trasmissione che sono montate sullo stesso traliccio o che trasmettono da uno spazio ristretto.
2Sono considerati modifica di un impianto:
È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio dell’impianto alla potenza massima di trasmissione.
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico è di:
1Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato di esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.
2L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:
Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti radar che, nello stato di esercizio determinante giusta il numero 83, hanno una ERP complessiva, calcolata come valore medio durante il ciclo di scansione, superiore a 6 W e che trasmettono dallo stesso sito durante almeno 800 ore all’anno.
1Un impianto comprende tutte le antenne con funzione radar che trasmettono da uno spazio ristretto.
2Sono considerati modifica di un impianto:
È considerata stato d’esercizio determinante la sorveglianza dello spazio aereo previsto alla potenza massima di trasmissione.
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico è di 5,5 V/m, misurato quale valore medio durante un ciclo di scansione completo.
1Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato d’esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.
2L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:
(art. 5, 13, 14, 15, 19)
1I valori limite d’immissione per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico, dell’intensità del campo magnetico e della densità del flusso magnetico sono:
| Frequenza | Valore limite d’immissione per il valore efficace della | Durata^d’apprezzamento^^ ^ (minuti) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| intensità del campo elettrico E | intensità del campo magnetico H | densità del flusso magnetico B | ||||
| < 1 Hz | – | 32 000 | 40 000 | –a | ||
| 1–8 Hz | 10 000 | 32 000 /f 2 | 40 000 /f 2 | –a | ||
| 8–25 Hz | 10 000 | 4000 /f | 5000 /f | –a | ||
| 0,025–0,8 kHz | 250 /f | 4 /f | 5 /f | –a | ||
| 0,8–3 kHz | 250 /f | 5 | 6,25 | –a | ||
| 3–100 kHz | 87 | 5 | 6,25 | –a | ||
| 100–150 kHz | 87 | 5 | 6,25 | 6 | ||
| 0,15–1 MHz | 87 | 0,73 /f | 0,92 /f | 6 | ||
| 1–10 MHz | 87 /f | 0,73 /f | 0,92 /f | 6 | ||
| 10–400 MHz | 28 | 0,073 | 0,092 | 6 | ||
| 400–2000 MHz | 1,375 ·f | 0,0037 ·f | 0,0046 ·f | 6 | ||
| 2–10 GHz | 61 | 0,16 | 0,20 | 6 | ||
| 10–300 GHz | 61 | 0,16 | 0,20 | 68 /f 1.05 | ||
| f è la frequenza espressa nell’unità di misura indicata nella prima colonna della tabella. a È determinante il valore efficace più elevato (art. 14 cpv. 5). |
2In aggiunta al capoverso 1, in caso di immissioni pulsate, per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico, dell’intensità del campo magnetico e della densità del flusso magnetico – calcolato come media durante la durata dell’impulso – valgono i seguenti valori limite d’immissione:
| Frequenza | Valore limite d’immissione per il valore efficace della | Durata d’apprezzamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| intensità del campo elettricoE | intensità del campo magnetico H | densità del flusso magnetico B | ||||
| 10–400 MHz | 900 | 2,3 | 2,9 | durata dell’impulso | ||
| 400–2000 MHz | 44·f | 0.12·f | 0.15·f | durata dell’impulso | ||
| 2–300 GHz | 1950 | 5,1 | 6,4 | durata dell’impulso | ||
| f è la frequenza in MHz. |
Per le frequenze tra 10 e 110 MHz il valore limite d’immissione per il valore efficace della corrente elettrica scaricata attraverso un’estremità del corpo è 45 mA. L’intervallo di tempo durante il quale si calcola la media è di 6 minuti.
Il valore limite d’immissione per il valore efficace della corrente di contatto è:
| Frequenza | Valore limite d’immissione per il valore efficace della corrente di contattoI |
|---|---|
| < 2,5 kHz | 0,5 |
| 2,5–100 kHz | 0,2 ·f |
| 0,1–110 MHz | 20 |
| f è la frequenza in MHz. |
1Se si è in presenza di diverse frequenze simultanee, le immissioni sono rilevate separatamente per ogni frequenza.
2Le immissioni rilevate in tal modo sono ponderate con un fattore variabile in funzione della frequenza e sommate giusta il numero 22.
3Il valore limite d’immissione per ognuna delle somme calcolate giusta il numero 22 è 1.
| N. | Intervallo di frequenza | Grandezza fisica | Prescrizioni sulla somma | Durata d’apprezzamento |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 1 Hz–10 MHz | intensità del campo elettrico | ∑1Hz1MHzEfEG,f+∑>1MHz10MHzEf87 | –a |
| intensità del campo magnetico | ∑1Hz65kHzHfHG,f+∑>65kHz10MHzHf5 | –a | ||
| densità del flusso magnetico | ∑1Hz65kHzBfBG,f+∑>65kHz10MHzBf6,25 | –a | ||
| 222 | 100 kHz–300 GHz | intensità del campo elettrico | ∑100kHz1MHz(Ef87)2∙f+∑>1MHz300GHz(EfEG,f)2 | 6 minuti |
| intensità del campo magnetico | ∑100kHz1MHz(Hf0,73)2∙f2+∑>1MHz300GHz(HfHG,f)2 | 6 minuti | ||
| densità del flusso magnetico | ∑100kHz1MHz(Bf0,92)2∙f2+∑>1MHz300GHz(BfBG,f)2 | 6 minuti | ||
| 223 | inoltre in caso di immissioni pulsate | intensità del campo elettrico | ∑10MHz300GHz(EfEP,f)2 | durata dell’impulso |
| 10 MHz–300 GHz | intensità del campo magnetico | ∑10MHz300GHz(HfHP,f)2 | durata dell’impulso | |
| densità del flusso magnetico | ∑10MHz300GHz(BfBP,f)2 | durata dell’impulso | ||
| 224 | 10 MHz–110 MHz | corrente attraverso il corpo | ∑10MHz110MHz(IK,f45)2 | 6 minuti |
| 225 | 1 Hz–110 MHz | corrente di contatto | ∑1Hz110MHzIB,fIB,G,f | –a |
| a Sono determinanti i valori efficaci più elevati (art. 14 cpv. 5). |
La somma va calcolata all’interno di ciascun intervallo di frequenza indicato nel segno di sommatoria, su tutte le frequenzef alle quali avvengono immissioni simultanee.
Spiegazione dei simboli:
f frequenza in MHz
E f valore efficace dell’intensità del campo elettrico in V/m alla frequenzaf
E G,f valore limite d’immissione per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico in V/m alla frequenzaf giusta il numero 11 capoverso 1
E P,f valore limite d’immissione per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico in V/m alla frequenzaf giusta il numero 11 capoverso 2
H f valore efficace dell’intensità del campo magnetico in A/m alla frequenzaf
H G,f valore limite d’immissione per il valore efficace dell’intensità del campo magnetico in A/m alla frequenzaf giusta il numero 11 capoverso 1
H P,f valore limite d’immissione per il valore efficace dell’intensità del campo magnetico in A/m alla frequenzaf giusta il numero 11 capoverso 2
B f valore efficace della densità del flusso magnetico in µT alla frequenzaf
B G,f valore limite d’immissione per il valore efficace della densità del flusso magnetico in µT alla frequenzaf giusta il numero 11 capoverso 1
B P,f valore limite d’immissione per il valore efficace della densità del flusso magnetico in µT alla frequenzaf giusta il numero 11 capoverso 2
I K,f valore efficace della corrente elettrica scaricata attraverso un’estremità del corpo in mA alla frequenzaf
I B,f valore efficace della corrente di contatto in mA alla frequenzaf
I B,G,f valore limite d’immissione per il valore efficace della corrente di contatto in mA alla frequenzaf giusta il numero 13
RS 814.01 ↩
RS 700 ↩
[RU 1996 9871868, 1998 1496n. I, II.RU 2001 3487art. 28 lett. a]. Vedi ora: l’O del 17 ott. 2001 (RS 812.213 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). ↩
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). ↩
RS 510.620 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 583). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 583). ↩
International Standard IEC 60287, Electric cables – Calculation of the current rating. Le norme tecniche menzionate nella presente ordinanza possono essere consultate gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’ambiente, 3003 Berna o acquistate presso Electrosuisse (www.electrosuisse.ch). ↩
RS 742.141.1 ↩
RS 734.0 ↩
SN 411000:2015 ↩