Al fine di verificare il rispetto del limite d’età per la consegna di bevande alcoliche, l’autorità cantonale competente può svolgere od ordinare test d’acquisto.
Un test d’acquisto è un acquisto o un tentativo di acquisto di una bevanda alcolica da parte di un minorenne appositamente incaricato.
Le informazioni ottenute nell’ambito dei test d’acquisto possono essere utilizzate in procedimenti penali o amministrativi soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
i test d’acquisto sono stati svolti dall’autorità cantonale o da un’organizzazione specializzata riconosciuta;
il minorenne e un detentore dell’autorità parentale hanno dato il loro consenso scritto alla partecipazione al test d’acquisto;
l’autorità cantonale o un’organizzazione specializzata riconosciuta ha constatato che:
1. il minorenne era idoneo all’incarico previsto, e
2. è stato debitamente preparato a svolgerlo;
d. il minorenne ha svolto il suo incarico in forma anonima ed è stato accompagnato da una persona adulta;
e. non sono stati adottati accorgimenti per nascondere l’età reale del minorenne;
f. il test d’acquisto è stato immediatamente verbalizzato e documentato.
Il Consiglio federale disciplina in particolare:
il riconoscimento delle organizzazioni specializzate impiegate e la vigilanza su queste ultime;
le modalità riguardanti il reclutamento, l’istruzione, l’accompagnamento e la protezione della personalità dei minorenni;
i requisiti per la verbalizzazione e la documentazione del test d’acquisto svolto;
la comunicazione dei risultati dei test d’acquisto ai punti di vendita interessati.
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