L’analisi dei rischi si compone della valutazione, della gestione e della comunicazione dei rischi.
Al fine di tutelare la salute dei consumatori, le autorità competenti si basano su analisi dei rischi, tranne nel caso in cui ciò non fosse confacente alle circostanze o alla natura del provvedimento.
La valutazione dei rischi deve basarsi sulle conoscenze scientifiche disponibili. Essa deve essere effettuata in modo indipendente, oggettivo e trasparente.
Al fine di raggiungere gli obiettivi della presente legge, nella gestione dei rischi occorre tener conto dei risultati della valutazione dei rischi, in particolare di perizie delle autorità e di altri fattori essenziali, nonché del principio di precauzione.
La comunicazione dei rischi è disciplinata segnatamente negli articoli 24 e 54.
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