Le autorità competenti informano il pubblico in particolare:
sulle loro attività di controllo e sull’efficacia di tali attività;
sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, se esiste un sospetto sufficientemente fondato che possano comportare un rischio per la salute.
Le autorità federali competenti possono diffondere informazioni presso il pubblico e la scuola dell’obbligo sulle conoscenze scientifiche di interesse generale in ambito nutrizionale, importanti segnatamente per la prevenzione delle malattie, la protezione della salute e l’alimentazione sostenibile.
Esse possono promuovere le attività di informazione di altre istituzioni.
Non sono resi accessibili al pubblico:
i rapporti di controllo ufficiali e i documenti contenenti conclusioni sulle conoscenze e le informazioni ottenute in occasione del controllo (art. 32 cpv. 1);
i risultati di ricerche e di rilevazioni (art. 40), nella misura in cui questi consentano di risalire ai fabbricanti, ai distributori o ai prodotti interessati;
la classificazione del rischio di aziende da parte delle autorità di esecuzione.
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