In caso di contestazioni non riferite a prodotti, le autorità di esecuzione possono obbligare la persona responsabile in seno all’azienda a:
chiarire le cause dei difetti;
adottare misure adeguate per eliminare i difetti;
informare le autorità di esecuzione sui risultati dell’accertamento delle cause dei difetti e sulle misure adottate.
Le autorità di esecuzione possono vietare, temporaneamente o definitivamente, procedimenti di fabbricazione, la macellazione di animali o l’utilizzazione di impianti, locali, installazioni, veicoli e terreni agricoli.
Se le condizioni in un’azienda costituiscono un pericolo diretto e importante per la salute pubblica, le autorità di esecuzione possono ordinarne la chiusura immediata.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.