L’autorità federale competente può vietare l’importazione di determinati prodotti non sicuri, qualora il pericolo per la salute della popolazione non possa essere altrimenti evitato.
Può ordinare che determinati prodotti possono essere importati soltanto se l’autorità competente del Paese di esportazione o un organismo accreditato attesta la conformità del prodotto con la legislazione svizzera sulle derrate alimentari.
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