Le autorità estere che intendono controllare aziende svizzere che esportano derrate alimentari od oggetti d’uso nel loro Paese necessitano dell’autorizzazione dell’autorità federale competente. Questa concede l’autorizzazione se:
i controlli mirano esclusivamente a verificare il rispetto delle prescrizioni di tale Paese sulla fabbricazione e sui requisiti relativi alla qualità delle derrate alimentari o degli oggetti d’uso da esportare; e
l’azienda da controllare acconsente al controllo.
L’autorità federale competente può esigere di partecipare al controllo o di essere informata dall’autorità estera sul risultato del controllo che questa ha condotto.
Le autorità svizzere competenti possono controllare le aziende dei Paesi che esportano derrate alimentari od oggetti d’uso in Svizzera se:
lo esige la garanzia della protezione della salute; e
il controllo è previsto nel quadro di un trattato internazionale oppure se il Paese interessato ha acconsentito a tale controllo in un caso specifico.
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