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Commenti: Art. 49 | Omnilex
Law
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Art. 49
Art. 48
Art. 50
Art. 49
817.0
LDerr
Federal Act
1 mag 2017
Fonte originale
I Cantoni istituiscono come organi di esecuzione:
un chimico cantonale;
un veterinario cantonale;
il numero necessario di:
1. ispettori delle derrate alimentari, 2. controllori delle derrate alimentari, 3. veterinari ufficiali, 4. assistenti specializzati ufficiali.
I Cantoni possono affidare ad altre autorità di esecuzione particolari compiti di controllo.
Il Consiglio federale può prevedere l’istituzione di altri organi cantonali di esecuzione.
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LDerr · Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
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