Il controllo delle derrate alimentari è esente da emolumenti, per quanto la presente legge non disponga altrimenti.
Sono riscossi emolumenti per:
il controllo che porta a una contestazione; nei casi di esigua gravità si rinuncia alla riscossione di emolumenti;
la ripetuta contestazione della stessa fattispecie;
il controllo successivo di un’azienda;
l’onere per ripristinare l’ordine legale (esecuzione sostitutiva);
il controllo degli animali da macello e delle carni, nella misura in cui serva allo scopo della presente legge;
il controllo di un laboratorio di sezionamento;
il controllo di derrate alimentari di origine animale effettuato dalle autorità federali;
le prestazioni e i controlli speciali eseguiti su richiesta;
le autorizzazioni, incluse le autorizzazioni d’esercizio per i macelli e i laboratori di sezionamento; le altre autorizzazioni d’esercizio di cui all’articolo 11 capoverso 1 sono esenti da emolumenti.
Al fine di finanziare controlli speciali su determinate derrate alimentari a causa di rischi conosciuti o nuovi, il Consiglio federale può prevedere un emolumento all’importazione. L’obbligo di pagare tale emolumento incombe all’importatore.
Il Consiglio federale può prevedere altri emolumenti, per quanto la Svizzera si sia impegnata a riscuoterli in virtù di un trattato internazionale.
Stabilisce gli emolumenti per il controllo effettuato dalle autorità federali.
Fissa i limiti per gli emolumenti cantonali.
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