È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
fabbrica, tratta, deposita, trasporta o immette sul mercato derrate alimentari in modo tale che, in condizioni d’uso normali, mettano in pericolo la salute;
fabbrica, tratta, deposita, trasporta o immette sul mercato oggetti d’uso in modo tale che, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, mettano in pericolo la salute;
importa, esporta o fa transitare derrate alimentari od oggetti d’uso che mettono in pericolo la salute.
Se l’autore ha agito per mestiere o a scopo di lucro, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
Il rispetto dell’obbligo di annuncio ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2 può essere considerato circostanza attenuante.
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