817.02ODerrFederal Council Ordinance1 mag 2017Fonte originale
La persona responsabile di un’azienda alimentare deve provvedere affinché le derrate alimentari non siano modificate sfavorevolmente da microorganismi, residui e contaminanti o in altro modo.
Deve adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari per premunirsi nei confronti dei pericoli per gli esseri umani.
Gli oggetti a contatto con le derrate alimentari, come i recipienti, gli apparecchi, gli strumenti, i materiali di imballaggio, i mezzi di trasporto, nonché gli spazi destinati alla fabbricazione, al deposito e alla vendita delle derrate alimentari devono essere tenuti puliti e in buone condizioni.
Il DFI stabilisce:
i requisiti igienici applicabili alle derrate alimentari e alla loro fabbricazione;
i requisiti posti alle persone che impiegano derrate alimentari;
i requisiti igienici applicabili ai locali in cui si impiegano le derrate alimentari, nonché alla dotazione e all’attrezzatura di questi locali;
i valori massimi dei microorganismi nelle derrate alimentari e la procedura per determinarli;
i valori massimi per i residui e i contaminanti nelle derrate alimentari; a tal fine tiene conto delle richieste di cui all’articolo 11a capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051sui biocidi (OBioc).
Può emanare disposizioni speciali per la fabbricazione di derrate alimentari: