817.02ODerrFederal Council Ordinance1 mag 2017Fonte originale
L’autorizzazione ai sensi dell’articolo 16 lettera b per i nuovi tipi di derrate alimentari di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettere a–j viene rilasciata se:
sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 1; e
il nuovo tipo di derrata alimentare, qualora sostituisca un prodotto esistente, non diverge da quest’ultimo in misura tale che il consumo normale causi nei consumatori conseguenze negative dal punto di vista nutrizionale.
In deroga all’articolo 5 capoversi 1 e 2 lettera b, l’autorizzazione è rilasciata per cinque anni e senza possibilità di proroga. Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono ancora adempiute, dopo la scadenza dell’autorizzazione il nuovo tipo di derrata alimentare viene definito derrata alimentare autorizzata a essere immessa sul mercato ai sensi dell’articolo 16 lettera a.
Per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali il DFI prevede condizioni agevolate. Esso rilascia l’autorizzazione sotto forma di decisione generale. La domanda viene respinta sotto forma di decisione individuale.
Le decisioni generali di cui al capoverso 3 sono rilasciate a tempo indeterminato.
Il DFI disciplina i dettagli delle procedure di autorizzazione.
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