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Commenti: Art. 3 | Omnilex
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ODerr · Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
Art. 3
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Art. 3
817.02
ODerr
Federal Council Ordinance
1 mag 2017
Fonte originale
Nell’ambito di una procedura di autorizzazione l’USAV verifica che:
la derrata alimentare o l’oggetto d’uso siano sicuri;
non vi sia violazione del divieto di inganno.
Esso tiene conto delle norme internazionali e delle legislazioni estere.
Il DFI può limitare o specificare gli oggetti della verifica di cui al capoverso 1.
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