817.02ODerrFederal Council Ordinance1 mag 2017Fonte originale
Occorre indicare che si tratta di OGM nel caso di:
derrate alimentari che sono prodotti OGM;
derrate alimentari che contengono microorganismi geneticamente modificati;
coadiuvanti tecnologici che sono consegnati come tali e sono prodotti OGM;
microorganismi che sono consegnati come tali e sono geneticamente modificati.
Il DFI disciplina il tipo e la modalità della caratterizzazione.
Esso può prevedere deroghe agli obblighi di caratterizzazione di cui al capoverso 1.
Le derrate alimentari di origine animale possono essere contrassegnate con l’indicazione «senza OGM» se per l’alimentazione degli animali non sono state utilizzate piante foraggere geneticamente modificate o prodotti da esse derivati.
Nello stesso campo visivo dell’indicazione di cui al capoverso 4, deve essere apposta in maniera chiara e facilmente leggibile l’indicazione «Per l’alimentazione degli animali non sono state utilizzate piante geneticamente modificate o prodotti da esse derivati».
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