817.02ODerrFederal Council Ordinance1 mag 2017Fonte originale
La pubblicità degli alimenti per lattanti deve essere limitata alle pubblicazioni scientifiche e a quelle specializzate in puericultura.
Deve fornire soltanto informazioni scientifiche e concrete. Tali informazioni non devono sottintendere o avvalorare l’idea che l’allattamento artificiale sia equivalente o superiore all’allattamento al seno.
È vietata la pubblicità intesa a indurre il consumatore direttamente all’acquisto degli alimenti per lattanti, quale la distribuzione di campioni, buoni sconto, articoli in omaggio o vendite promozionali, così come altri supporti pubblicitari destinati a tale scopo, quali modalità speciali di esposizione, offerte speciali o vendite abbinate ai prodotti. Questo divieto si applica per analogia anche alla comunicazione a distanza.
È vietato distribuire, avvalendosi direttamente o indirettamente di istituzioni sanitarie o consultori, prodotti gratuiti o a prezzo ridotto, campioni o altri omaggi promozionali alla popolazione, in particolare alle donne in gravidanza, alle madri e ai membri delle loro famiglie.
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