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Commenti: Art. 49 | Omnilex
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ODerr · Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
Art. 49
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Art. 49
817.02
ODerr
Federal Council Ordinance
1 mag 2017
Fonte originale
I materiali e gli oggetti possono cedere direttamente o indirettamente alle derrate alimentari sostanze soltanto in quantità che:
sono innocue per la salute;
sono tecnicamente inevitabili; e
non causano una modifica inaccettabile della composizione o un’alterazione delle proprietà organolettiche delle derrate alimentari.
Nella fabbricazione di materiali e oggetti occorre rispettare la buona prassi di fabbricazione.
Il DFI disciplina i dettagli dei requisiti.
Esso può disciplinare:
la buona prassi di fabbricazione per i materiali e gli oggetti;
che determinati materiali e oggetti siano immessi sul mercato soltanto con dichiarazioni di conformità;
che a determinati materiali e oggetti non si applica il capoverso 1 lettera c.
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