817.02ODerrFederal Council Ordinance1 mag 2017Fonte originale
Un processo di riciclo della plastica è autorizzato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. l’input di materia plastica:
1. presenta una qualità che garantisce che il prodotto finale soddisfa i requisiti di cui all’articolo 49,
2. proviene da materiali e oggetti che soddisfano i requisiti relativi al contatto con le derrate alimentari, e
3. proviene da un ciclo di prodotto in una catena chiusa e controllata che garantisce l’assenza di contaminazione, oppure è dimostrato mediante metodi scientifici appropriati che il processo di riciclo della plastica è in grado di ridurre qualsiasi contaminazione dell’input di materia plastica a una concentrazione che non rappresenti un rischio per la salute umana;
b. per il materiale sintetico riciclato vengono definiti a priori criteri atti a garantire che i materiali e gli oggetti in materiale sintetico riciclato siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 49;
c. le condizioni di impiego del materiale sintetico riciclato sono stabilite in modo da garantire che i materiali e gli oggetti ottenuti da materiale sintetico riciclato siano conformi alle disposizioni dell’articolo 49;
d. nel processo di riciclo della plastica si applica un sistema di garanzia della qualità adeguato.
Il DFI fissa i requisiti per il sistema di garanzia della qualità.
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