817.02ODerrFederal Council Ordinance1 mag 2017Fonte originale
Il DFI disciplina i dettagli degli obblighi assunti dalle persone coinvolte nella fabbricazione e nella distribuzione di cosmetici; vi rientrano anche disposizioni sulla conservazione e sul contenuto di documenti destinati all’autorità d’esecuzione.
Può richiedere conoscenze specialistiche dalle seguenti persone:
persone che effettuano la valutazione della sicurezza dei cosmetici;
persone che utilizzano o consegnano cosmetici che in caso di uso scorretto possono mettere in pericolo la salute.
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