817.02ODerrFederal Council Ordinance1 mag 2017Fonte originale
Per ogni azienda alimentare e ogni azienda di oggetti d’uso deve essere designata una persona responsabile con indirizzo professionale in Svizzera (art. 2 cpv. 1 n. 7).1
Se non è designata una persona responsabile, la direzione dell’azienda o dell’impresa è responsabile della sicurezza dei prodotti dell’azienda.