817.02ODerrFederal Council Ordinance1 mag 2017Fonte originale
Le aziende consentono alle autorità di esecuzione, su loro richiesta, l’accesso:
agli edifici, all’attrezzatura, ai mezzi di trasporto, all’area dell’azienda e ad altri luoghi sotto la loro responsabilità e nel loro ambiente circostante;
alle merci sotto la loro responsabilità;
ai loro sistemi d’informazione;
ai loro documenti e ad altre informazioni utili.
Durante i controlli ufficiali e altre attività ufficiali, esse sostengono il personale delle autorità di esecuzione competenti nell’adempimento dei loro compiti, collaborando con esso.
Durante il controllo sul posto, esse mettono a disposizione delle autorità di esecuzione competenti, su carta o in forma elettronica, tutte le informazioni sulle merci e sulle loro attività.
Gli obblighi delle aziende secondo il presente articolo si applicano anche nei casi in cui i controlli ufficiali sono eseguiti da terzi ai sensi dell’articolo 55 LDerr.
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