817.02ODerrFederal Council Ordinance1 mag 2017Fonte originale
Il certificato ufficiale deve:
soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/17931;
essere rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine o dall’autorità competente del Paese da cui la spedizione è stata spedita;
essere rilasciato in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.
Esso è valido per un periodo di quattro mesi dalla data di rilascio oppure per un periodo di sei mesi dalla data dei risultati delle analisi di laboratorio.
La campionatura e l’analisi per il certificato ufficiale devono essere eseguite conformemente alla parte II del certificato ufficiale di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
Footnotes
Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 91 cpv. 3. ↩
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