Per la disinfezione dell’acqua per piscine possono essere usate unicamente le sostanze attive e le procedure di cui all’allegato 5a . Si possono utilizzare esclusivamente biocidi omologati secondo l’ordinanza del 18 maggio 20051sui biocidi.2
Per l’acqua delle docce si applicano i requisiti concernenti i disinfettanti previsti per l’acqua potabile ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4.